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Il fallimento dei decreti flussi e l’inefficace sistema dei click-day

Aggiornamento: 4 mar


 Riferimenti Normativi

La Legge 9 dicembre 2024, n. 187 (di conversione del D.L. 145/2024) ha introdotto modifiche urgenti riguardanti l'ingresso in Italia di lavoratori stranieri, il contrasto al caporalato e la gestione dei flussi migratori. Non risulta un "blocco" basato su fallimenti personali, ma sono previste restrizioni e controlli più stringenti per i datori di lavoro, volti a prevenire truffe e sfruttamento. 
Ecco i punti chiave pertinenti, in vigore dal dicembre 2024:
  • Limite alle richieste di Nulla Osta: Per limitare la strumentalizzazione delle domande, è stato reintrodotto un limite massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro presentabili da singoli datori di lavoro come utenti privati (non applicabile se le richieste sono inviate tramite organizzazioni datoriali o consulenti del lavoro).
  • Verifiche sui datori di lavoro: Sono stati rafforzati i controlli sulla capacità economica del datore di lavoro e sulla regolarità delle posizioni previdenziali e fiscali, al fine di evitare ingressi "fantasma" dove il lavoratore non trova occupazione.
  • Contrasto al caporalato: La legge mira a monitorare meglio l'effettiva assunzione dei lavoratori, garantendo che l'ingresso sia legato a un reale rapporto di lavoro, contro la pratica del "vendere" i nulla osta.
Legge 187/2024, Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145.
 
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 9 dicembre 2024, di conversione del Decreto-Legge n. 145/2024, con la quale vengono semplificate le procedure per l’ingresso di lavoratori dall’estero, introducendo una gestione telematica delle domande di nulla osta, con la possibilità di apporre firma digitale ai permessi. Nella gestione dei flussi, vengono rafforzate le tutele per le vittime di caporalato, tratta e sfruttamento lavorativo, nonché nuove modalità per ricongiungimenti familiari.
 
Il sistema degli ingressi per lavoro continua a produrre risultati preoccupanti: a quasi due anni dai click day del 2024, a fronte di 146.850 persone programmate per gli ingressi, risultano 24.858 permessi di soggiorno richiesti, pari a un tasso di successo del 16,9%. Solo 17 persone circa su 100 riescono a entrare in Italia e risultano avere un lavoro e un regolare titolo di soggiorno. Per il 2025 il quadro non pare migliorare: su 181.450 quote da decreto sono 14.349 i permessi di soggiorno richiesti, il 7,9%, e cioè circa 8 persone su 100 hanno finalizzato la procedura a dicembre 2025.
Sono i dati inediti che la campagna Ero straniero presenta nel IV rapporto annuale sugli esiti della procedura d’ingresso per lavoro della programmazione flussi triennale 2023-25, aggiornati a dicembre 2025. Un’analisi che monitora l’intera filiera del decreto flussi – dalle domande ai nulla osta, dai visti agli ingressi, fino alla firma del contratto di soggiorno – attraverso i dati ottenuti da accessi civici ai ministeri competenti (Interno, Lavoro e MAECI) e alla Presidenza del Consiglio. La campagna è promossa da A Buon Diritto, ActionAid, ASGI, Federazione Chiese Evangeliche Italiane, Oxfam, Arci, CNCA, CILD.
Altro dato da evidenziare riguarda i visti concessi: per il 2024, risultano 35.287 visti rilasciati, pari al 48,5% dei nulla osta emessi. Relativamente ai flussi 2025, i visti rilasciati sono 32.968, pari al 66,25% dei nulla osta. Anche il passaggio dei visti vede numerosi esiti negativi: 10.611, cui si aggiungono 4.171 pratiche pendenti. Tali risultati vanno collegati alla decisione del governo di intensificare i controlli verso i quattro paesi ritenuti “a rischio” rispetto a truffe e illeciti: gli esiti negativi delle persone originarie di Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka e Marocco sono il 34% circa del totale, le domande pendenti rappresentano il 90% del totale, segno dell’impatto dei controlli in fase pre-istruttoria e della sospensione delle domande imposta dal decreto legge 145 del 2024.
Il sistema oggi appare più “pulito” solo sulla carta: meno domande, meno pratiche sospese, meno visti formalmente non rilasciati ma, in realtà, i nuovi filtri e i controlli introdotti hanno spostato il blocco ad inizio procedura, allungando i tempi prima del rilascio del visto e restringendo l’accesso ai canali regolari, con il rischio concreto di spingere lavoratori e lavoratrici verso canali irregolari.
Quante persone sono entrate in Italia senza poi essere state assunte e sono a rischio irregolarità? “La quantificazione di questo dato è difficile da ottenere, sottolineano dalla campagna Ero straniero, non essendo possibile conoscere dalle banche dati dei ministeri competenti quante persone sono effettivamente entrate in Italia, ma si può effettuare una stima basandosi sui dati ottenuti. Se sottraiamo al numero dei visti concessi quello delle persone con in mano nulla osta e visto che sono ancora nei paesi di origine nella posizione di “attesa ingresso”, dovremmo avere una stima delle persone che sono effettivamente giunte in Italia. Togliendo il totale delle pratiche andate a buon fine da questa cifra, possiamo ipotizzare una stima delle persone entrate col decreto flussi e rimaste senza titolo di soggiorno attualmente in Italia.
Per i flussi 2024 si può stimare che siano effettivamente arrivate circa 26.700 persone, pari appena a poco più del 18% della forza lavoro programmata: di queste il 7% vive il concreto rischio di scivolare nell’irregolarità. Quanto al 2025, delle 26.000 persone che hanno fatto ingresso in Italia – a dicembre scorso – risultavano a rischio irregolarità 11.686 persone, circa la metà”.
Si tratta, spesso, di lavoratori e lavoratrici vittime di vere e proprie truffe e comportamenti illegittimi, che hanno pagato alcune migliaia di euro a presunti intermediari, datori di lavoro o aziende fittizie in cambio dell’assunzione, salvo arrivare in Italia e non avere da loro più notizie.
Una soluzione a legislazione invariata per evitare che queste persone diventino irregolari, contrastando precarietà e sfruttamento, già esiste. Si tratta della possibilità, prevista da una circolare del ministero dell’interno, di concedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore o alla lavoratrice che, una volta in Italia, rilevi l’indisponibilità del datore o della datrice di lavoro a finalizzare l’assunzione, quando tale situazione non è loro imputabile. Finora, il ricorso a tale tutela è stato minimo e andrebbe incentivato e reso più automatico presso l’amministrazione dell’interno.
Nel Rapporto si sottolinea come quello in atto sia un sistema che perde posti di lavoro a ogni passaggio. Una novità rispetto al passato riguarda il calo considerevole delle domande inviate nel 2025, che sono state 222.617, un numero superiore alle quote ma molto lontano da quelli registrati negli anni precedenti all’introduzione della pre-compilazione on line: nel 2024 le richieste erano quasi cinque volte di più dei posti messi a disposizione.
Rispetto al passaggio successivo del rilascio del nulla osta, i flussi 2024, a due anni dai click day, confermano la natura strutturalmente inefficace del meccanismo. Su 720.848 domande, i nulla osta rilasciati sono stati 72.704. Molto elevati invece gli esiti negativi: le pratiche rigettate, revocate, archiviate o rinunciate a dicembre 2025 sono state 127.783. Per il 2025, seppur con dati provvisori, si registra una situazione analoga e risultano 49.762 nulla osta rilasciati e 33.777 esiti negativi. A fronte di tali esiti sfavorevoli, tuttavia, pochissime, poco più del 3% degli esiti negativi nei due anni considerati, sono le quote inutilizzate che vengono successivamente redistribuite, come prevede la legge.
Migliaia di posti previsti dal decreto restano così di fatto da subito inservibili, nonostante il fabbisogno di manodopera dichiarato. Va, infine, sottolineato come le quote per gli ingressi concretamente utilizzabili – perché assegnate alle singole prefetture italiane dal Ministero del lavoro a fine 2025 – sono solamente il 63,7% delle quote stabilite per il 2025 e l’81,6% per i flussi 2024: di fatto, già in partenza, si perdono alcune migliaia di posti disponibili previsti nella programmazione triennale del governo.
Da segnalare, l’impatto positivo che hanno avuto sul meccanismo d’ingresso le modifiche più sostanziali introdotte negli ultimi anni in termini di maggiore flessibilità nella procedura e di superamento del sistema rigido delle quote e cioè il coinvolgimento delle associazioni datoriali nella procedura insieme a conversioni e ingressi fuori quota, nel settore dell’assistenza alla persona e di lavoratori formati all’estero.
Questa è, evidentemente, la strada da seguire verso una più generale riforma del sistema di ingresso per lavoro, come quella che da tempo la campagna propone, a partire dall’introduzione di canali diversificati e flessibili disegnati per far effettivamente incontrare domanda e offerta e a partire non solo dalle esigenze del nostro mercato del lavoro, ma anche tenendo conto delle aspettative di lavoratrici e lavoratori dei paesi terzi, in modo da evitare che rischino le proprie vite affidandosi ai trafficanti.
"Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio". Il provvedimento introduce delle modifiche alla normativa in materia e consolida alcune misure disposte dal Decreto legge 145/2024, convertito dalla Legge 187/2024.
Nei procedimenti per l’ingresso e l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, sono messi a regime gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di tre richieste di nulla osta da parte dei datori di lavoro quali utenti privati, già previsti in via sperimentale per il 2025.
Dal punto di vista procedurale, si prevede, inoltre, che il termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato decorra dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda. Inoltre, il controllo prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni fornite per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari.
La possibilità, per il lavoratore straniero, di svolgere attività lavorativa è estesa anche ai casi di attesa della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo.Al fine di uniformare la disciplina relativa ai permessi di soggiorno rilasciati alle vittime di tratta, di violenza domestica e di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, si prevede l’innalzamento della durata di questi ultimi da 6 a 12 mesi e l’estensione del diritto all’assegno di inclusione, già previsto per le vittime di sfruttamento lavorativo, anche ai titolari di permessi rilasciati ai sensi degli articoli 18 e 18-bis.
In tema di contrasto allo sfruttamento lavorativo, è stabilizzata l’operatività del Tavolo Caporalato e riconosciuta la possibilità di partecipare alle riunioni anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per il triennio 2026-2028, si conferma il contingente di 10.000 ingressi annui al di fuori del meccanismo delle quote stabilite dai decreti flussi per i lavoratori da impiegare, nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o ultraottantenni.Si prevede che il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale abbia cadenza triennale e non più annuale, in coerenza con la cadenza temporale degli altri decreti che fissano contingenti di ingresso.
In materia di ricongiungimento familiare, si prevede un innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 a 150 giorni, in linea con quello di nove mesi previsto dalla normativa europea.
Parallelamente, il Consiglio dei Ministri, ha approvato, in esame definitivo, il d.P.C.M. relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 (Decreto Flussi), del quale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il capo I del DL 145/2024 contiene una serie di modifiche alla disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, introdotte dal Governo con l'obiettivo di superare talune irregolarità emerse nell’applicazione dei meccanismi dei flussi di ingresso per lavoro.
Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte.
ACQUISIZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI ALL’ATTO DELLA RICHIESTA DEL VISTO DI LAVORO
Si estende ai visti nazionali l’obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici (attualmente impronte digitali), attualmente previsto per i soli visti Schengen in base al codice visti. Tale disposizione entrerà in vigore solo a partire dall'11 gennaio 2025.
SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI DINIEGO DEI VISTI DI INGRESSO
Fino ad ora, in mancanza di una norma espressa di deroga, il diniego del visto doveva essere preceduto da un avviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990. Per i visti Schengen il codice visti non impone un avviso di rigetto.
La modifica introdotta prevede ora che in tutti i casi l’articolo 10-bis relativo al preavviso di rigetto, non si applichi ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.
SOPPRESSIONE DEL MECCANISMO DELLE QUOTE PREVISTE DAL DECRETO FLUSSI, RISERVATE ALLA CONVERSIONE DI PERMESSI DI SOGGIORNO IN LAVORO SUBORDINATO
Il cd “decreto Cutro” (DL 20/2023 convertito nella Legge 50/2023) aveva soppresso la previsione che subordinava la conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio e formazione alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi. In tutti questi casi la conversione del permesso di soggiorno, purché ancora in corso di validità, avviene al di fuori del meccanismo delle quote previste dal decreto flussi. Ne consegue che tali permessi possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.In coerenza con tali disposizioni le nuove norme eliminano il limite delle quote per la conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per lavoro stagionale (art 24 del D. Lgs. 286/1998 TUI), nonché per i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’Unione Europea (art 9-bis TUI).
Si tratta di una semplificazione importante che aiuta a contrastare l’irregolarità e i conseguenti fenomeni di sfruttamento e lavoro sommerso, nonché a facilitare il diritto dei soggiornanti di lungo periodo di spostarsi e di lavorare in altri Stati membri, agevolando la mobilità all'interno dell'UE ed eliminando uno degli ostacoli che finora ne hanno impedito l'esercizio.
OBBLIGO DI ELEZIONE DI DOMICILIO DIGITALE PER IL DATORE DI LAVORO E DIGITALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVE ALLA SOTTOSCRIZIONE E INVIO DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO,
Viene introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire all’Amministrazione un domicilio digitale (PEC) per consentire l’invio certo di comunicazioni essenziali alla prosecuzione dell’iter della domanda. L’'art. 37 del D.L. n. 76/2020 ("disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti"), aveva in realtà già stabilito l'obbligo (previsto entro il 1° ottobre 2020) di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro Imprese, per tutte le imprese costituite in forma societaria o individuale.Si  assicura in tal modo la disponibilità, in capo allo Sportello Unico per l’immigrazione, di una PEC del datore di lavoro cui inviare e ricevere, con ogni valore legale, tutte le comunicazioni di interesse dell’Amministrazione
SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO
Con le nuove norme vengono digitalizzate le procedure di ingresso: si prevede la sottoscrizione in forma digitale del contratto di soggiorno e dell’accordo di integrazione direttamente tra le parti e non più presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con successiva trasmissione di tali atti allo Sportello da parte del datore di lavoro.
In particolare, in relazione alla fase iniziale del procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, è stato modificato l’articolo 22, comma 2, del TUI., prevedendo l’obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere allo Sportello Unico per l’Immigrazione, contestualmente alla domanda, il certificato di idoneità alloggiativa e l’asseverazione in originale digitale, nonché il domicilio digitale (PEC). Tale modifica consentirà all’Amministrazione di ricevere la necessaria documentazione in originale sin dalla fase di avvio del procedimento amministrativo, eliminando, così, la necessità di una successiva convocazione del datore di lavoro presso lo Sportello Unico ai fini dell’acquisizione di tale documentazione in originale cartaceo.
 Coerentemente con la digitalizzazione del procedimento, con riferimento alla fase successiva al rilascio del nulla osta lavoro subordinato, viene soppresso l’obbligo, per il datore di lavoro e il lavoratore, entro otto giorni dall’ingresso di quest’ultimo nel territorio nazionale, di recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno. In particolare, si prevede che entro il predetto termine di otto giorni, il datore di lavoro e il lavoratore provvedano a sottoscrivere digitalmente (mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata) il contratto di soggiorno il quale, a cura del datore di lavoro, dovrà essere tempestivamente trasmesso allo Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di permesso di soggiorno. Il lavoratore potrà firmare il contratto anche in forma autografa.
La nuova disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno si applica anche nelle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, di ingresso per lavoro in casi particolari di cui all’art. 27 T.U.I. e di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati di cui all’art. 27-quater T.U.I.
Si prevede, in tutti i casi, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato nel caso di mancata trasmissione, nel termine di otto giorni, del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o, in generale, da cause non imputabili al lavoratore.Infine, è stata introdotta anche la digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione dell’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis T.U.I.
RICHIESTA DI CONFERMA DEL DATORE DI LAVORO PRIMA DEL RILASCIO DEL VISTO E SANZIONE DI IRRICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO IN PASSATO
Sono state, introdotte disposizioni finalizzate a prevenire o far fronte ad alcune condotte di datori di lavoro che, dopo l’inoltro della richiesta del nulla osta, si disinteressano del prosieguo del relativo procedimento amministrativo.
Si introduce, quindi, in capo al datore di lavoro l’obbligo di confermare, l’interesse ad assumere il lavoratore prima che venga rilasciato il visto. In particolare, il datore di lavoro, dovrà confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di tale conferma da parte del datore di lavoro, la richiesta di nulla osta si intende rifiutata e il nulla osta è revocato.In pratica la nuova procedura, che entrerà in vigore solo da gennaio, prevede che emesso il nulla osta al lavoro il Sistema Informativo dei visti che riceve la domanda di visto dal lavoratore, invierà, prima di lavorarla, una comunicazione al Sistema Informativo del Sportello Unico, il quale a sua volta trasmetterà al datore di lavoro via PEC una richiesta di conferma dell’interesse all’assunzione. Soltanto la conferma positiva, comunicata in ritorno tra i sistemi, farà andare avanti il procedimento di emissione del visto. In assenza di conferma entro 7 giorni il nulla osta è revocato.
Viene, inoltre, prevista l’irricevibilità della richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro che, nel triennio precedente, non ha sottoscritto il contratto di soggiorno all’esito di precedente, analoga richiesta. Irricevibile anche la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione risulti emesso decreto che dispone il giudizio o condanna per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo (art.603-bis del codice penale).RIDUZIONE DEI TERMINI PER LA PREVENTIVA VERIFICA DI INDISPONIBILITÀ DI LAVORATORI GIÀ PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE (CD LABOUR MARKET TEST)
Dal 2022, il datore di lavoro prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro è tenuto a verificare presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, attraverso un modulo predisposto dal Ministero del Lavoro o dalle Regioni. Alla richiesta di nulla osta, pertanto si può procedere solo se:- il lavoratore segnalato dal centro per l’impiego non è per il datore di lavoro idoneo  al lavoro offerto;- il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.-  oppure il il Centro per l’impiego non risponde alla richiesta presentata dal datore di lavoro. Con il nuovo decreto sono stati ridotti da 15 a 8 i giorni di attesa necessari per una risposta. Se il centro per l’impiego quindi non comunica entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta di aver  individuato uno o più lavoratori disponibili e in linea con il profilo ricercato, il datore di lavoro può legittimamente ritenere che la ricerca abbia avuto esito negativo e procedere con la richiesta di nulla osta al lavoro. Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all'estero. 
LAVORATORI STAGIONALI, POSSIBILITÀ DI STIPULARE, NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL NULLA OSTA AL LAVORO, UN NUOVO CONTRATTO ENTRO 60 GIORNI DALLA SCADENZA DEL PRECEDENTE.
L’attuale disciplina prevede che lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto. Fermo restando il limite di nove mesi, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto.Le nuove norme prevedono in primo luogo l’iscrizione obbligatoria dei lavoratori stagionali sulla c.d. piattaforma SIISL (sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, istituito dal DL n. 48/23) a seguito dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno (anche in tal caso digitalizzata). Sebbene la posizione del lavoratore risulterà, in un primo momento, archiviata in virtù del rapporto di lavoro in essere instaurato all’ingresso, la stessa ritornerà ad essere visibile alla scadenza del precedente contratto allo scopo di  facilitare il lavoratore nella ricerca di un nuovo impiego. Il nuovo rapporto di lavoro dovrà inoltre essere obbligatoriamente intermediato attraverso la piattaforma SIISL.
Le nuove norme fissano, inoltre, un limite temporale, pari a sessanta giorni decorrenti dal termine finale del precedente contratto di lavoro, entro il quale può intervenire la nuova offerta di lavoro stagionale e la conseguente proroga e rinnovo del nulla osta e del permesso di soggiorno. Rimane fermo l’obbligo per il lavoratore stagionale, fatta salva la possibilità di conversione del permesso di soggiorno in altro permesso per motivi diversi (conversione ora possibile al di fuori delle quote) di abbandonare il territorio nazionale alla scadenza del permesso di soggiorno.
Oltre alle modifiche a regime, il nuovo decreto contiene, all’articolo 2, una serie di NORME INTRODOTTE IN VIA SPERIMENTALE PER IL 2025  finalizzate alla razionalizzazione delle procedure di rilascio del nulla osta all’ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato, previsti per l’anno 2025 dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023

Tali norme prevedono:
LA PRECOMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI NULLA OSTA AL LAVORO CON CHIUSURA ANTICIPATA RISPETTO AL CLICK DAY
Viene regolamenta e anticipata di mesi rispetto al cd click day, la fase di precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell’interno. Si tratta di una fase in cui viene offerta ai datori di lavoro la possibilità di selezionare il modello di richiesta di nulla osta e predisporne i campi in modo che la domanda sia pronta per l’invio nella giornata del c.d. click day, in cui è fondamentale l’invio tempestivo delle domande, essendo le stesse prevalentemente trattate in ordine cronologico di arrivo. Al fine di ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili, le nuove norme prevedono che la precompilazione dei moduli sarà possibile solo dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 (nonché, limitatamente al settore turistico per il click day del 1° ottobre dal 1° luglio al 31 luglio).Contestualmente all’accesso alla precompilazione le amministrazioni interessate effettueranno un controllo di veridicità sulle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro e successivamente,  durante il lasso di tempo che intercorre tra la chiusura del termine per il precaricamento delle domande e il click day, verranno fatti i controlli sull’osservanza delle disposizioni del CCNL e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo anche conto dell’asseverazione che il datore di lavoro allega alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.Per maggiori chiarimenti sulle modalità per la compilazione dei moduli, il decreto rinvia ad un’apposita circolare interministeriale.

CANALE DI INGRESSO SPERIMENTALE PER L’ASSISTENZA DI GRANDI ANZIANI E DISABILI, NEL LIMITE DI 10.000 UNITÀ
Sempre in via sperimentale per il 2025il nuovo decreto prevede  l’ingresso di lavoratori stranieri, nel limite massimo di 10.000 quote, da impiegare nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria esclusivamente  nei confronti di grandi anziani (ovvero ultraottantenni) o a persone con disabilità.Si tratta di una quota che si aggiunge alle 9.500 quote già destinate dal decreto flussi al settore dell’assistenza familiare, ma per il cui ingresso viene prevista una procedura diversa, in vista di un'eventuale effettiva fuoriuscita di tale categoria di lavoratori dal decreto flussi, in ragione della fluidità e difficile programmabilità delle esigenze lavorative connesse a tali specifici settori.
La procedura che viene sperimentata prevede che le richieste di nulla osta per tale categoria di lavoratori debbano essere presentate allo Sportello Unico per l’immigrazione esclusivamente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL), ovvero delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. In pratica anche se il rapporto di lavoro verrà effettivamente instaurato nei confronti dell’assistito e non dell’Agenzia, le domande di nulla osta al lavoro potranno essere presentate solo tramite le APL o le le associazioni datoriali. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l’assistenza alla persona dell’assistito o del suo coniuge o parente o affine entro, salvo alcune eccezioni, il secondo grado, anche non conviventi, purché residenti in Italia. Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado dell’assistito.
Anche per la presentazione di tali domande è previsto un click day (7 febbraio 2025) e si applicano tutte le disposizioni previste dall’articolo 22 TUI, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro. Il nulla osta verrà, pertanto rilasciato solo previa verifica da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 24-bis del medesimo Testo unico.
Le nuove norme prevedono anche alcune limitazioni per i lavoratori che utilizzeranno tale canale di ingresso: in particolare nei primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, sarà possibile esercitare esclusivamente l’attività lavorativa autorizzata e eventuali cambiamenti di datore di lavoro sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, dovrà essere richiesto allo sportello unico per l’immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti però di  quote che dovrebbero essere fissate con  i successivi decreti flussi.

NUMERO MASSIMO DI DOMANDE PER RICHIEDENTE
Le nuove norme introducono per il 2025 un limite massimo per le richieste di nulla osta al lavoro che possono essere presentate da singoli datori di lavoro che non si affidano all’intermediazione delle organizzazioni datoriali. Tale limite, previsto già in passato, ma eliminato a partire 2007, mira ad impedire la proliferazione di domande di singoli dietro le quali non c’è una reale offerta di lavoro. Per limitare le strumentalizzazioni, viene ora prevista la reintroduzione di un limite di 3 richieste di nulla osta al lavoro presentate da datori di lavoro come utenti privati.  Tale limite non si applica alle richieste di nulla osta presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria o i consulenti del lavoro.
ELIMINAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO PER LA FASE DI ESAME DELLE DOMANDE RELATIVE A LAVORATORI DI STATI A RISCHIO (NEL 2025 SI TRATTA DI BANGLADESH, PAKISTAN E SRI LANKA)
L’articolo 3 del nuovo decreto, ai fini di prevenire e contrastare fenomeni recentemente riscontrati di irregolarità nella gestione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, prevede che, per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o priva dei requisiti previsti dalle legge, non si applichi la procedura di silenzio assenso prevista per il rilascio del nulla osta al lavoro.Di regola trascorsi 60 giorni (termine ridotto a 20 giorni per il lavoro stagionale) dalla presentazione delle domande di nulla osta al lavoro senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso. In base alla modifica introdotta, per l’assunzione dei lavoratori di quei Paesi che verranno individuati con un apposito decreto del Ministero degli Esteri, la procedura del rilascio automatico del nulla osta non sarà possibile e il nulla osta al lavoro potrà essere rilasciato solo dopo verifiche effettive da parte della Questura e dell’Ispettorato del lavoro. In via transitoria, nell’attesa dell’adozione di tale decreto tale procedura si applicherà fin da subito ai cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka e si estenderà anche alle domande di nulla osta presentate nel 2024 e per le quali non è stato ancora rilasciato il visto di ingresso.
La prima parte del decreto si conclude con disposizioni dirette al potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei ministeri di Interno ed Esteri.

Avv. Fiorentino Fraganza
 
 
 

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